Agevolazione prima casa e Donazione

La Cassazione nell’ordinanza n.17631 del 21 giugno 2021 in materia di agevolazioni “prima casa” nega la decadenza dalle agevolazioni prima casa nell’ipotesi di risoluzione per mutuo dissenso di una donazione:

In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” non decade dal beneficio il contribuente che, dopo aver acquistato l’immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di una donazione, effettuata prima dell’acquisto, avente ad oggetto un altro immobile posto nello stesso comune, poiché, al momento in cui compie l’acquisto, non è più proprietario del bene donato e, quindi, non rende alcuna dichiarazione mendace in ordine alla sussistenza della condizione prevista dall’art. 1, nota II bis, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, senza che assuma rilievo la retroattività degli effetti, concordata in sede di risoluzione consensuale della donazione, che vale solo per i rapporti interni tra le parti, e restando comunque ferma ogni valutazione dell’Amministrazione in termini di abuso del diritto, secondo la disciplina dettata dall’art. 10 bis l. n. 212 del 2000