La tassazione degli atti di donazione

Con le schede di tassazione predisposte si sintetizza il regime tributario applicabile a tutti gli atti a titolo gratuito comprese le donazioni, le altre liberalità tra vivi, la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.

Tuttavia esistono degli atti esclusi dalla imposta di donazione, che sono pertanto registrati gratuitamente (art. 55 comma secondo dlgs 346/1990), quali:
a) i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
b) i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della L. 23 dicembre 1998, n. 461;
c) i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati al punto b), se disposti per le finalità di cui allo stesso punto. In questo caso l’ente beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall’accettazione della donazione, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata;
d) i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.

Se i trasferimenti di cui sopra hanno per oggetto immobili è prevista l’esenzione anche dall’imposta di trascrizione (‘art. 1 secondo comma Dlgs 347/1990) e dall’imposta catastale (art. 10 terzo comma Dlgs 347/1990).

Non sono soggette ad imposta le donazioni di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, neppure se ricompresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione (art. 59bis dlgs 346/1990)

Ai sensi dell’art. 3 del dlgs 346/1990 non sono soggetti ad imposta di donazione, i trasferimenti a titolo gratuito o se effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti oppure di aventi per oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.

In caso di quote sociali e azioni di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperative, di società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo della società, ossia se la partecipazione trasferita attribuisce o consente di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Per quanto riguarda le quote delle altre società (s.n.c., s.a.s) non è richiesto che il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società: quindi l’agevolazione in commento spetta qualunque sia l’entità della partecipazione trasferita.

Il beneficio si applica a condizione che i donatari/beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa di cui all’azienda o al ramo di azienda trasferito per un periodo non inferiore a cinque anni, oppure in caso di trasferimento di quote o azioni di società di capitali, che conservino il controllo della società per almeno cinque anni.

Per quanto riguarda le quote delle altre società (s.n.c., s.a.s) non è richiesto che il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società per cui non è neppure richiesto il mantenimento del controllo per almeno cinque anni.

Prima casa
Imposta di donazione

Franchigia per ogni beneficiario euro 1.000.000 - oltre la franchigia 4%

Imposta ipotecaria

euro 200,00

Imposta catastale

euro 200,00

Altri Immobili
Imposta di donazione

Franchigia per ogni beneficiario euro 1.000.000 - oltre la franchigia 4%

Imposta ipotecaria

2%

Imposta catastale

1%

Altri Beni
Imposta di donazione

Franchigia per ogni beneficiario euro 1.000.000 - oltre la franchigia 4%

Imposta ipotecaria

-

Imposta catastale

-

Prima casa
Imposta di donazione

Franchigia per ogni beneficiario euro 1.000.000 - oltre la franchigia 6%

Imposta ipotecaria

euro 200,00

Imposta catastale

euro 200,00

Altri Immobili
Imposta di donazione

Franchigia per ogni beneficiario euro 1.000.000 - oltre la franchigia 6%

Imposta ipotecaria

2%

Imposta catastale

1%

Altri Beni
Imposta di donazione

Franchigia per ogni beneficiario euro 1.000.000 - oltre la franchigia 6%

Imposta ipotecaria

-

Imposta catastale

-

Prima casa
Imposta di donazione

6%

Imposta ipotecaria

euro 200,00

Imposta catastale

euro 200,00

Altri Immobili
Imposta di donazione

6%

Imposta ipotecaria

2%

Imposta catastale

1%

Altri Beni
Imposta di donazione

6%

Imposta ipotecaria

-

Imposta catastale

-

Prima casa
Imposta di donazione

8%

Imposta ipotecaria

euro 200,00

Imposta catastale

euro 200,00

Altri Immobili
Imposta di donazione

8%

Imposta ipotecaria

2%

Imposta catastale

1%

Altri Beni
Imposta di donazione

8%

Imposta ipotecaria

-

Imposta catastale

-

Prima casa
Imposta di donazione

Franchigia per ogni beneficiario euro 1.500.000 - oltre la franchigia 4% se coniuge o parente in linea retta, 6% se parente sino al 4° grado, affine in linea retta, o affine in linea collaterale entro il 3° grado e 8% negli altri casi

Imposta ipotecaria

euro 200,00

Imposta catastale

euro 200,00

Altri Immobili
Imposta di donazione

Franchigia per ogni beneficiario euro 1.500.000 - oltre la franchigia 4% se coniuge o parente in linea retta, 6% se parente sino al 4° grado, affine in linea retta, o affine in linea collaterale entro il 3° grado e 8% negli altri casi

Imposta ipotecaria

2%

Imposta catastale

1%

Altri Beni
Imposta di donazione

Franchigia per ogni beneficiario euro 1.500.000 - oltre la franchigia 4% se coniuge o parente in linea retta, 6% se parente sino al 4° grado, affine in linea retta, o affine in linea collaterale entro il 3° grado e 8% negli altri casi

Imposta ipotecaria

-

Imposta catastale

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