Quota di legittima e quota disponibile

Gli eredi legittimi, non escludibili dall’eredità, quali: il coniuge del defunto, i discendenti e gli ascendenti sono i diretti interessati al godimento di una parte di eredità, ovvero la cosiddetta quota di legittima.
Di tale eredità, il testatore non può deciderne una riduzione o l’eliminazione, ma solamente apportarne un incremento di quota.

Per quota disponibile si intende invece la porzione restante del patrimonio. Ovvero, la quota di eredità, una volta sottratta quella spettante agli eredi, di cui il testatore può disporre liberamente e in modo volontario, in favore di ulteriori eredi.

La quota di legittima e la quota disponibile sono complementari fra loro.

Le quote del patrimonio ereditario, al decesso del testatore, si definiscono nei seguenti modi:

Coniuge

1/2 di quota di legittima e 1/2 di quota disponibile

Coniuge e al figlio unico

1/3 di quota legittima al coniuge, 1/3 al figlio come quota legittima e 1/3 come quota disponibile

Coniuge con due o più figli

1/4 al coniuge come quota legittima, 2/4 ai figli come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile

Figlio

spetta 1/2 al figlio come quota di legittima e 1/2 come quota disponibile

Due o più figli

2/3 ai figli come quota di legittima e 1/3 come quota disponibile

Ascendenti legittimi

1/3 agli ascendenti come quota di legittima e 2/3 come quota disponibile;

Coniuge e agli ascendenti legittimi, senza figli

1/2 al coniuge come quota di legittima, 1/4 agli ascendenti come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile